Piani di Garanzia della Qualità in radiologia medica. L'emanazione del Decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 187, “ Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche ” , apre un nuovo capitolo nell'utilizzo delle radiazioni ionizzanti nella Sanità.
Infatti tale Decreto (che abroga la Sezione II del Capo IX del Decreto Legislativo n. 230/95), affronta in modo organico il problema della radioprotezione dal punto di vista dei pazienti, imponendo alle strutture sanitarie che utilizzano le radiazioni di operare secondo un programma di garanzia della qualità, definendo con precisione le figure (e relative responsabilità) coinvolte nella realizzazione di tale programma: datore di lavoro, responsabile dell'impianto radiologico, medico specialista e prescrivente, esperto in fisica medica, esperto qualificato, tecnico di radiologia medica, infermiere.
Un
Programma di Garanzia della Qualità deve prevedere le azioni intese ad accertare con adeguata affidabilità, che un impianto, un sistema o un procedimento funzionerà in maniera soddisfacente, conformemente a degli standards stabiliti.
La
Garanzia della Qualità è un'esigenza fondamentale nella Sanità, ma che nel caso specifico del settore Radiologico è stata oggetto di una particolare attenzione.
Gli obiettivi di un Programma di Garanzia della Qualità in Radiologia sono: garantire la precisione diagnostica e, nello stesso tempo, contenere il più possibile la dose impartita alla popolazione per effetto degli esami radiologici. Tali obbiettivi comportano l'adozione di Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) per le dosi ottimali da impartire ai pazienti per ogni tipo di esame.
Il sistema di Garanzia della Qualità di una attività richiede, in generale, la formalizzazione dei principali processi che la costituiscono . Essa è necessaria per rendere il più possibile oggettivo, sistematico e verificabile, in quanto basato su criteri prefissati, lo svolgimento dell'attività. Essa, inoltre, permette l'individuazione dei punti critici in caso di non conformità. Inoltre è fondamentale in un tale programma la sua documentabilità: il responsabile dell'impianto radiologico, con l'attiva collaborazione dell'Esperto in Fisica Medica, e ove pertinente dell'Esperto Qualificato, deve allestire un Manuale di Qualità il più completo possibile.
Esso deve contenere:
• L'organizzazione dell'unità operativa
• La definizione e le responsabilità del personale coinvolto nel programma di garanzia della qualità, compreso il controllo di qualità delle apparecchiature.
• I documenti tecnici di riferimento utilizzati sia per il controllo di qualità sia per la verifica dei criteri minimi di accettabilità.
• La descrizione e la frequenza delle PROVE di ACCETTAZIONE e DI STATO.
• I risultati delle prove di accettazione e di stato.
• La descrizione delle prove di COSTANZA, compreso la frequenza di esecuzione e l'intervallo di accettabilità adottato per ciascun parametro investigato.
• Il Giudizio di Idoneità all'uso clinico delle attrezzature radiologiche da parte del responsabile dell'impianto radiologico.
• Le modalità con cui l'esperto in fisica medica esegue periodiche valutazioni dosimetriche per pratiche radiologiche speciali (art.9, comma 1, D.Lgs. 187/2000) .
• Modalità e verifica dei L D R.
• Modalità di gestione e di archiviazione delle pellicole radiografiche.
La Sofimed è in grado di affrontare, con la collaborazione del personale della struttura sanitaria oggetto di consulenza, in modo completo la suddetta problematica:
• Stesura del Manuale di Garanzia di Qualità, compresi gli allegati tecnici
• Formazione in materia del personale operante con le radiazioni ionizzanti
• Esecuzione dei controlli di qualità e delle valutazioni degli LDR
• Aggiornamento periodico o straordinario (in caso di importanti innovazioni nella struttura) di tutta la relativa documentazione
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